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Legge 18/02/1999 n. 28

2. Il Consiglio di presidenza provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto con unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La gestione si svolge in base al bilancio di previsione e a rendiconto consuntivo soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio e il rendiconto sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 37 - Ripartizione del fondo incentivante di cui al decreto-legge n. 79 del 1997.

1. La ripartizione delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997 n. 140, č stabilita in sede di contrattazione integrativa decentrata sulla base dei criteri di produttivitā indicati dal comma 2 del medesimo articolo.

CAPO IV Disposizioni in materia di tributi locali

Art.38 – Servizi di tesoreria degli enti locali.

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77, il comma 1 č sostituito dal seguente: "1. Gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria che puō essere affidato

a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le cittā metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attivitā di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385

b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunitā montane e le unioni di comuni, anche a societā per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica. Le societā di cui alla presente lettera dovranno adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere il rapporto di lavoro del personale addetto in via esclusiva al servizio".

CAPO Copertura finanziaria

Art. 39 - Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, con esclusione di quelli di cui agli articoli 7, 28, 29 e 35, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 8. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarā inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

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